Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine

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Data di riferimento: 
30/06/2006

Non vi è alcuna prova che la banca abbia operato in conflitto di interessi in relazione alla negoziazione di titoli, in violazione dell'art.21, primo comma , lett.c) del T U F, se l'istituto ha dimostrato di non aver avuto i titoli in portafoglio, ma di averli acquistati sul mercato non regolamentato, a mezzo dell'ICREA. Deve perciò convenirsi con la affermazione dell'istituto di credito convenuto secondo cui non è sufficiente che la negoziazione dei titoli avvenga in contropartita diretta per porre l'intermediario finanziario in conflitto di interessi con il cliente.
Tale conflitto sussiste solamente quando l'intermediario persegue interessi propri diversi ed ulteriori rispetto all'interesse del cliente, ovvero quando alla utilità conseguita dall'intermediario per sé o per un terzo corrisponde un danno per l'investitore. Ciò avviene, ad esempio, quando l'intermediario ha un interesse specifico ad immettere sul mercato i titoli acquistati dal cliente (come nel caso in cui esso, o una società collegata nell'ambito di un rapporto di gruppo, siano creditori dell'emittente o partecipino al consorzio di collocamento), ovvero quando l'obiettivo perseguito dall'intermediario è quello di liberarsi di titoli presenti in sovrabbondanza nel suo portafoglio o divenuti eccessivamente rischiosi o, ancora, quando il titolo viene venduto ad un prezzo superiore a quello di mercato o all'operazione vengono applicate commissioni, in violazione del disposto dell'art. 32 del regolamento Consob.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]