Tribunale di Bari - Inammissibilità del concordato che preveda tempi di esecuzione irragionevolmente lunghi.

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Data di riferimento: 
03/06/2013

Tribunale Bari 03 giugno 2013 - Pres. Lucafò - Est. Michele Prencipe.

Concordato preventivo – Giudizio di fattibilità – Sussistenza della causa del concordato – Soddisfazione dei creditori – Misura minima – Sufficienza – Tempi ragionevolmente contenuti – Necessità.Concordato preventivo – Giudizio di fattibilità – Proposta – Soddisfazione dei creditori – Assenza di termine – Termine irragionevolmente lungo – Inammissibilità.

Nell’ambito del controllo sulla c.d. fattibilità giuridica del concordato preventivo rientra l’accertamento della sussistenza del requisito causale, il quale sussiste ove la proposta preveda una qualche soddisfazione dei creditori non solo sotto il profilo di una, sia pur minimale, consistenza del credito, ma anche sotto il profilo di tempi di soddisfacimento “ragionevolmente contenuti”. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)E’ inammissibile la proposta di concordato preventivo nella quale manchi la previsione di tempi di soddisfacimento dei creditori ovvero che preveda tempi irragionevolmente lunghi, poiché in tal caso difetta il requisito causale della “soddisfazione dei crediti” di cui all’art. 160 comma 1, lett. a) del R.D. n. 267/1942. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]