Corte di Cassazione - Cessione di azienda e distribuzione della responsabilità per il pagamento del TFR tra cedente e cessionario.

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Data di riferimento: 
14/05/2013

Cassazione civile, sez. VI 14 maggio 2013, n. 11479 - Pres. Di Palma - Est. Ragonesi.

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Trasferimento d'azienda - Trattamento di fine rapporto del lavoratore subordinato - Natura - Retribuzione differita - Quota maturata dopo il trasferimento - Obbligazione del datore di lavoro cessionario - Sussistenza - Quota maturata prima del trasferimento - Obbligazione anche del datore cedente - Sussistenza - Conseguenze - Legittimazione del lavoratore a chiederne il fallimento.

In caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale. Ne consegue che il lavoratore è legittimato a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l'azienda, essendo creditore del medesimo. (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: