Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine

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Data di riferimento: 
13/10/2006

L'omessa menzione della possibilità, per quanto lontana potesse apparire, del mancato rimborso del capitale comporta una inadeguata informazione non solo sui rischi, ma sulla natura stessa della specifica operazione suggerita, che non può ritenersi ovviata dalla mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari.

L'intermediario finanziario che è venuto meno al suo obbligo di fornire al cliente, nelle forme prescritte, la informazione sui rischi cui si esponeva, è responsabile delle conseguenze dannose dell'investimento effettuato.

Il mancato integrale assolvimento dell'obbligo informativo attivo, da cui deriva la responsabilità della Banca. per le perdite subite dagli investitori, in conseguenza dell'acquisto delle obbligazioni argentine, è sanzionabile solamente sul piano risarcitorio.

Il danno emergente risarcibile corrisponde all'importo investito nell'acquisto delle obbligazioni argentine, maggiorato delle spese dell'operazione, detratto l'importo incassato a titolo di cedole maturate ed il valore residuo dei titoli.
Il danno da lucro cessante, corrisponde a quanto gli attori avrebbero guadagnato dalla data dell'investimento, se avessero investito il denaro impiegato per l'acquisto delle obbligazioni argentine in altri titoli obbligazionari.
Sugli importi liquidati a titolo risarcitorio, che già tengono conto dell'effettivo lucro cessante e non vanno quindi maggiorati né degli interessi compensativi, né della rivalutazione monetaria, sono dovuti gli interessi legali solamente dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]