Tribunale di Udine – Cancellazione della società e sorte dell’arbitrato irrituale ai fini dell’insinuazione al passivo del credito basato sul lodo.

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Data di riferimento: 
11/01/2013

Tribunale di Udine, 11 gennaio 2013 – dott. Alessandra Bottan Griselli, presidente – dott. Francesco Venier, giudice – dott. Mimma Grisafi, giudice relatore.

 

Fallimento – Ammissione al passivo – Credito basato su arbitrato irrituale – Inesistenza del lodo pronunciato dopo la cancellazione.

 

L’ipotesi in cui una società nel corso del giudizio arbitrale si sia, pur indebitamente, cancellata e quindi estinta, comporta necessariamente che gli arbitri, cui era stato conferito il mandato di definire la controversia con efficacia “negoziale” del decisum, ossia con clausola prevedente un arbitrato irrituale, non possano più pronunciarsi, essendo venuto meno il soggetto la cui volontà, unitamente a quella dell’altra parte, devono esprimere con il lodo; per altro verso, il venir meno di una delle parti che aveva conferito il mandato agli arbitri – nel caso, oltre a tutto, resi edotti dell’intervenuta cancellazione – ai sensi dell’art. 1722 c.c. ha comportato l’estinzione del mandato stesso, con conseguente inopponibilità della decisione egualmente resa dagli arbitri. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]