Tribunale di Pordenone - Fallimento seguito da concordato fallimentare e determinazione del compenso spettante al curatore.

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Data di riferimento: 
22/07/2013

Tribunale Pordenone 22 luglio 2013 - Pres. Pedoja - Est. Petrucco Toffolo.

Fallimento – Pluralità dei curatori – Unicità del compenso – Sussistenza.Fallimento seguito da concordato fallimentare – Compenso per l’attività svolta dalla curatela nella procedura fallimentare e in quella concordataria – Possibile sommatoria – Sussistenza.

Nell’ipotesi di curatela collegiale (nella specie, costituita da due curatori con poteri disgiunti), il compenso costituisce un quid unicum  che, come tale, non può essere duplicato. (Stefano De' Micheli) (riproduzione riservata)A seguito della omologazione di un concordato fallimentare, proposto dall’assuntore dopo che i curatori hanno già realizzato e ripartito un attivo considerevole, alla curatela spetta sia il compenso per l’attività svolta nella procedura fallimentare, sia un compenso ulteriore per l’attività svolta nella fase concordataria, da calcolarsi, quest’ultimo, alla stregua del quantum attribuito ai creditori in esecuzione del concordato. (Stefano De' Micheli) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Stefano De' Micheli

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]