Corte di Cassazione – Scientia damni nell’azione revocatoria ordinaria

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Data di riferimento: 
05/07/2013

Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2013, n. 16825 – Pres. Vitrone, Rel. Forte.

Azione revocatoria ordinaria – Scientia damni – Contenuto – Consapevolezza di diminuzione della garanzia – Sussistenza – Conoscenza del credito per cui è proposta l’azione – Esclusione – Collusione tra il debitore alienante ed il terzo acquirente – Esclusione.

Azione revocatoria ordinaria – Sopravvenienza del fallimento – Prosecuzione dell’azione revocatoria ordinaria – Legittimazione attiva del curatore – Sussistenza – Legittimazione dei creditori – Esclusione.

Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore e non occorre la conoscenza dello specifico credito per cui si propone l’azione revocatoria. Non occorre cioè l’intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito specificamente individuato, come accade quando l’atto a titolo oneroso oggetto dell’azione revocatoria sia anteriore al sorgere dello stesso credito, essendo sufficiente la conoscibilità dal debitore e dal terzo, se l’atto è a titolo oneroso, del pregiudizio che da esso può derivare al creditore, non essendo necessaria una collusione tra debitore alienante e terzo acquirente. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Quando sopravviene il fallimento all’azione revocatoria ordinaria, solo il curatore può proseguire tale azione, mentre i creditori sono privati di ogni potere di agire. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: