Tribunale di Roma – Prova della “scientia decoctionis”: insufficienza delle semplici notizie giornalistiche e contabili.

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Data di riferimento: 
05/06/2013

Tribunale di Roma, sez. fall., 5 giugno 2013, n. 12278 – Dott. Ruggiero.

 

Revocatoria fallimentare - Presupposto soggettivo - Scientia decoctionis - Effettiva conoscenza - Necessaria - Mera conoscibilità - Non sufficiente. 

Revocatoria fallimentare - Scientia decoctionis - Prova - Notizie giornalistiche - Bilanci - Non sufficienti. 

Art. 1, co. 3, d.l. 80/2008 - Esenzione ad hoc da revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati da Alitalia LAI S.p.A. dopo concessione del c.d. “prestito-ponte” - Questione legittimità costituzionale - Non rilevante - Intervento legislativo – Ragionevole - Non arbitrario. 

In tema di azione revocatoria fallimentare, il presupposto soggettivo, ex art. 67, co. 1., l. fall., è costituito dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato d’insolvenza in cui versa il debitore, e non dalla semplice conoscibilità.(Fiorenza Prada e Daniele Casciano – Riproduzione riservata) 

La sola presenza di notizie giornalistiche e contabili, prive di ogni individualizzazione verso il creditore, non appare sufficiente a ritenere provata l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore medesimo, e costituisce, a tutto voler concedere, un semplice indizio: ai fini della prova della scientia decoctionis in capo al creditore, è, infatti, necessario dimostrare la sussistenza non già di un mero indizio, bensì di circostanze gravi, precise e concordanti. (Fiorenza Prada e Daniele Casciano – Riproduzione riservata) 

Con riferimento all’art. 1, co. 3, d.l. 80/2008 – il quale prevede l’equiparazione ex lege degli atti, dei pagamenti e delle garanzie poste in essere da Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. a far data dall’entrata in vigore dello stesso d.l. 80/2008 e fino al termine ivi previsto per la restituzione del cosiddetto “prestito-ponte”, a quelli di cui all’art. 67, co. 3, lett. d) l. fall. – è priva di ogni rilevanza la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo dei canoni della ragionevolezza e dell’arbitrarietà, atteso che il legislatore è dovuto intervenire nel caso de quo con un provvedimento di assoluta urgenza, a tutela degli interessi di natura pubblicistica coinvolti, rimanendo al di fuori di ogni arbitrarietà ed operando per una tutela generale della collettività. (Fiorenza Prada e Daniele Casciano – Riproduzione riservata) 

Provvedimento segnalato dal prof. avv. Alfredo Antonini.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]