Tribunale di Como – Concordato preventivo e ammissibilità della falcidia del credito IVA. Condizioni dell’ammissione in prededuzione del credito del professionista.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/10/2013

Tribunale di Como, 22 ottobre 2013 – Pres. dott. Laudisio, rel. dott.ssa Parlati.

 

Concordato preventivo – IVA – Falcidia – Ammissibilità.

Concordato preventivo – Credito del professionista – Prededuzione – Ammissibilità – Condizioni.

 

Deve considerarsi consentita la falcidia del credito IVA nell’ipotesi in cui alla proposta di concordato preventivo non si affianchi la proposta di transazione fiscale. In considerazione del limite di cui all’art. 160, 2° co., l.f. e attesa la natura generale del privilegio che assiste il credito per l’IVA, ne discende, tuttavia, che ogni elemento patrimoniale debba essere destinato al soddisfacimento prioritario dello stesso, con la conseguenza che è precluso il riconoscimento ai creditori chirografari di alcuna percentuale, se non è prevista l’erogazione di nuova finanza. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Il riconoscimento della prededuzione deve ritenersi spettante solo al professionista che abbia prestato la propria opera in funzione di una procedura concorsuale che abbia raggiunto lo scopo che giuridicamente le è proprio ovvero sia sfociata, senza significativa soluzione di continuità, in una dichiarazione di fallimento. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Como 22 ottobre 2013.pdf848.89 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]