Tribunale di Roma – Privilegio ex art. 2751 bis per il credito del custode giudiziario.

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Data di riferimento: 
23/10/2013

Tribunale di Roma, 23 ottobre 2013 – Pres. dott.ssa Russo, rel. dott.ssa De Renzis.

 

Stato passivo – Credito del custode giudiziario – Privilegio ex art. 2751bis.

 

Deve essere ammesso al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis l.f. il credito del custode giudiziario, ove per le concrete modalità di esecuzione dell’incarico, unitamente alle ragioni che hanno giustificato il conferimento dello stesso, sia ravvisabile una prestazione d’opera. (Nel caso di specie si è ravvisata la prestazione d’opera, e quindi la sussistenza del privilegio ex art. 2751 bis, con riferimento al credito del custode giudiziario in ragione del fatto che, alla funzione tipica di amministrazione e conservazione dei beni, si è affiancata un’attività di previa valutazione e verifica della situazione economico-patrimoniale della società debitrice). (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]