Tribunale di Monza – Obbligo di integrale pagamento del credito IVA quale precondizione all’ammissibilità del concordato

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Data di riferimento: 
02/10/2013

Tribunale di Monza, 2 ottobre 2013 – Pres., Rel. Buratti.

  

Transazione fiscale in sede di ammissione al concordato preventivo – Art. 182 ter LF – Pagamento parziale dell’IVA – Esclusione – Dilazione di pagamento – Ammissibilità.

 

Concordato preventivo – Mancata attivazione della transazione fiscale – Ammissibilità anche in presenza di debiti IVA – Intangibilità dell’IVA – Norma di natura sostanziale – Applicabilità alla procedura concordataria indipendentemente dalla transazione fiscale.

 

Concordato preventivo – Obbligo di pagamento integrale dell’IVA – Deroga al sistema della graduazione delle cause legittime di prelazione – Esclusione – Pagamento dell’IVA quale precondizione all’ammissibilità del concordato.

 

 

L’art. 182 ter LF attribuisce al debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo la facoltà, in deroga al principio dell’indisponibilità dei crediti tributari, di introdurre la procedura di transazione per i crediti di natura fiscale in modo da ottenere l’accertamento in via definitiva delle pretese fiscali, consolidando il debito fiscale, e la risoluzione di ogni contenzioso con l’amministrazione finanziaria. La norma, tuttavia, esclude la possibilità del pagamento parziale dell’IVA e delle ritenute operate e non versate, relativamente alle quali la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Pur essendo riconosciuta al debitore in concordato preventivo la possibilità di non attivare necessariamente lo strumento processuale della transazione fiscale, anche in presenza di debiti per IVA, la previsione dell’intangibilità dell’IVA non ha natura di norma processuale, legata allo specifico procedimento di transazione fiscale, bensì di norma sostanziale relativa al trattamento dei crediti, destinata ad operare anche al di fuori del ristretto ambito del procedimento di transazione fiscale: è, quindi, applicabile alla procedura concordataria indipendentemente dall’accesso o meno del debitore alla transazione fiscale (in tal senso, Cass., 4 novembre 2011, n. 22931).(Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

La regola secondo cui l’imprenditore che presenta un piano concordatario deve necessariamente prevedere l’integrale pagamento del credito erariale per IVA e ritenute operate e non versate, non pone alcuna deroga al sistema della graduazione ordinaria dell’ordine delle cause legittime di prelazione: la previsione del pagamento integrale obbligatorio non sottrae il credito erariale al regime della concorsualità, cioè all’ordine dei privilegi e ai tempi dei pagamenti con i riparti ordinari, né introduce un’ipotesi di prededuzione (posto che manca una previsione normativa espressa che qualifichi il credito come tale), ma impone una sorta di precondizione all’ammissibilità del concordato, nel senso che occorre procedere all’attribuzione allo Stato delle risorse di sua esclusiva pertinenza per IVA e ritenute prima di poter accedere a qualsiasi ipotesi di accordo concorsuale con gli altri creditori. Ne deriva che, una volta assolta la precondizione, il ricavato della liquidazione del patrimonio deve essere ripartito tra i creditori concorsuali sempre nel rispetto dell’ordine dei privilegi. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]