Tribunale di Salerno – Revocatoria e pagamenti nei termini d’uso. Conoscenza dello stato di insolvenza. Cash and carry.

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Data di riferimento: 
04/11/2013

Tribunale di Salerno, 4 novembre 2013 – Dott. Jachia

 

Revocatoria – Prova del pagamento – Terzietà del curatore.

Revocatoria – Esenzioni – Pagamenti nei termini d’uso – Conoscenza dello stato di insolvenza – Irrilevanza.

Revocatoria – Esenzioni – Pagamenti nei termini d’uso – Normalità negoziale.

Revocatoria – Conoscenza dello stato di insolvenza – Prova.

 

Tanto con riferimento ai pagamenti da revocare quanto a quelli richiamati per provare la scientia decotionis o la ricorrenza dei termini d’uso, salvo il caso in cui gli stessi non siano contestati, per la posizione di terzietà che assume il curatore fallimentare anche nell’azione revocatoria fallimentare, gli stessi non possono ritenersi provati soltanto mediante la produzione delle scritture contabili della società fallita. Di conseguenza, per provare che il fallito abbia dato una somma di denaro prima della sua dichiarazione di fallimento, non è sufficiente depositare copia di tabulati non autenticati o copia di estratti non autenticati delle scritture contabili, perché occorre depositare documenti inerenti gli strumenti finanziari utilizzati per l’accreditamento della somma sul conto corrente della società fallita o della società convenuta. Al contrario si dovrà ritenere provato il pagamento in caso di produzione dell’assegno e dell’estratto conto bancario in cui tale movimentazione è riportata. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

L’esenzione disciplinata dall’ art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. opera oggettivamente, nel senso che se l’atto solutorio è compiuto nei termini d’uso non può essere revocato quand’anche sussistesse la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell’accipiens. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

L’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a) è diretta a salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici in situazione di “normalità” negoziale, la quale non può avere come punto di riferimento quello che avviene di norma in quel determinato settore economico, ma quanto avviene nei rapporti tra fallito e accipiens. Tuttavia, per considerare dei pagamenti come compiuti nei termini abitualmente utilizzati - già nei pregressi rapporti tra fornitore e società in bonis

- occorre riscontrare una congruità in senso sia modale che cronologico, con riferimento da un lato, alle modalità solutorie e dall’altro, ai tempi di pagamento che risultino normalmente praticati tra i contraenti nei rapporti pregressi. La mancata dimostrazione della sussistenza tanto dell’impiego di un mezzo fisiologico ed ordinario quanto dell’aderenza (non ai tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti ma) ai tempi utilizzati nella concreta pregressa specifica attività commerciale intercorrente tra le parti porta, quindi, alla revocabilità del pagamenti. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

 

Può dirsi legittimamente dirsi acquisita la prova della conoscenza dello stato d’insolvenza non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), nè quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente "astratto" (prova

inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]