Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine

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Data di riferimento: 
17/10/2008

L'obbligo sancito dall'art. 29 del regolamento Consob non appare in alcun modo rispettato, qualora la banca non provi, in occasione del primo acquisto, di aver ricevuto un ordine scritto, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall'investitore ( art. 6, terzo comma, delibera n. 10943 e art. 29, terzo comma, delibera n. 11522).
La banca deve rispondere dei danni da inadempimento contrattuale provocati, qualora non abbia dato la prova , su di lei incombente, di aver puntualmente informato il cliente in merito alle caratteristiche specifiche dei titoli argentini, al rating della Repubblica Argentina evidenziata dal giudizio delle agenzie internazionali e alle conseguenti implicazioni finanziarie dell'investimento e di aver ottenuto, intendendo l'investitore dare comunque corso all'operazione, l'ordine scritto.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]