Tribunale di Terni - Concordato con riserva e conseguenze dell’omesso successivo deposito del piano in termini. Pronuncia di mera inammissibilità del concordato.

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Data di riferimento: 
08/11/2013

Tribunale di Terni, 08 novembre 2013 -Pres. Gerolamo Lanzellotto – Est. Paola Vella

 

Concordato preventivo con riserva – Omesso  deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta entro il termine fissato – Assenza  di istanze o  richieste di fallimento – Inammissibilità della procedura – Riproposizione della domanda di concordato.

 

Il Tribunale, a fronte del mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta entro il termine fissato, deve convocare il debitore in camera di consiglio e,  in mancanza di istanze o  richieste di fallimento, dichiarare semplicemente "inammissibile" la procedura di concordato con riserva, come si desume dal combinato disposto degli artt. 161 co. 6 e 162 co. 2 L.Fall.

In tal caso, ai sensi dell’art. 161 co. 9 L.Fall., é esclusa per i due anni successivi, l’ammissibilità di  “altra domanda ai sensi del medesimo sesto comma” (concordato con riserva), ferma restando, comunque,  la proponibilità di una vera e propria domanda  di concordato preventivo, completa di tutti   i suoi elementi, ex art. 161 co. 1, 2 e 3 L.Fall. ( Pierluigi Ferrini ) (riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]