Corte d’Appello di Trieste – Abbreviazione d’ufficio dei termini ex art. 15 L.F. e fallimento della società estinta.

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Data di riferimento: 
13/12/2013

Corte d’Appello di Trieste, sez. II, 27 luglio 2011, n. 383 – Pres. Drigani, Rel. Mulloni.

  

Fallimento – Istruttoria prefallimentare – Abbreviazione dei termini ex art. 15 L.F. – Interesse pubblicistico – Dichiarazione d’ufficio – Ammissibilità.

 

Fallimento della società estinta – Art. 10 L.F. – Dichiarazione di fallimento entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese – Conservazione della personalità giuridica limitatamente al fallimento – Notifica dell’istanza di fallimento presso l’ultima sede – Legittimità.

 

 

Il presidente del tribunale può dichiarare anche d’ufficio l’abbreviazione dei termini ex art. 15 L.F., sussistendo un interesse pubblicistico alla regolamentazione della scansione dei tempi dell’istruttoria prefallimentare; ciò accade, ad esempio, nell’ipotesi di imminente scadenza del termine di cui all’art. 10 L.F. (cui consegue la preclusione della possibilità per i creditori di far accertare l’insolvenza del debitore) e di contestuale pendenza di altre istanze di fallimento, che pacificamente giustificano l’abbreviazione dei termini da parte del presidente. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

A norma dell’art. 10 L.F., e in deroga al disposto di cui all’art. 2495 c.c. la cui novella è antecedente alla sostituzione dell’art. 10 L.F. da parte del d.lgs. 5/2006, la società, dopo la cancellazione dal registro delle imprese e fino al decorso di un anno dalla stessa, conserva la personalità giuridica limitatamente al procedimento per la dichiarazione di fallimento, assumendo tale cancellazione un valore dichiarativo e non costitutivo. Ne consegue che è regolare la notifica dell’istanza di fallimento effettuata dal creditore entro un anno dalla cessazione presso l’ultima sede della società risultante dal certificato camerale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

  [Nota: si v. Cass., sez. I, 6 novembre 2013, n. 24968 in questo sito]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]