Tribunale di Siracusa – Concordato preventivo: il controllo del Tribunale sulla fattibilità della proposta.

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Data di riferimento: 
15/11/2013

Tribunale di Siracusa, I sez. civ., decr. 15 novembre 2013 – Pres. Milone, Rel. Leuzzi.

 

Concordato preventivo – Causa concreta – Modalità di risoluzione della crisi – Soddisfacimento dei creditori.

 

Concordato preventivo – Controllo di legittimità del Tribunale – Fattibilità giuridica della proposta – Causa concreta impossibile – Mancata omologazione.

 

Il concordato preventivo esprime una funzione economico-giuridica astratta, consistente nell’attitudine a regolare la crisi d’impresa, ed una causa concreta, costituita dalle specifiche modalità di risoluzione della crisi che rappresentano il contenuto della proposta di concordato: tali modalità, seppur possano differire da piano a piano, tenuto conto del generico contenuto dell’art. 160 l. fall., non possono tuttavia discostarsi dall’esigenza di offrire una qualche forma di soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevolmente contenuti. (Fiorenza Prada – Riproduzione riservata) 

 

Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite del 23 gennaio 2013 n. 1521, il controllo di legittimità del Tribunale ha ad oggetto la fattibilità giuridica della proposta di concordato, con ciò intendendosi un giudizio prognostico sulla possibilità di realizzazione del piano nei termini indicati, con possibilità per il Giudice di valutare la sussistenza di eventuali violazioni di norme inderogabili incidenti sulla concreta attuabilità della proposta stessa. In particolare, tale giudizio è limitato alla causa concreta del piano: sicché, qualora sia accertata l’impossibilità della suddetta causa, il Tribunale constaterà la non fattibilità della proposta e conseguentemente non omologherà il concordato preventivo [nel caso di specie il Tribunale ha ravvisato l’impossibilità della causa concreta, poiché la proposta prevedeva di soddisfare i creditori alienando l’accreditamento regionale, che è tuttavia un bene indisponibile, e poiché poneva a fondamento del piano l’utilizzo per dieci anni di un complesso immobiliare, che, tuttavia, a breve sarebbe dovuto essere restituito alla legittima titolare]. (Fiorenza Prada – Riproduzione riservata)

 

[Vedi Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521, in https://www.unijuris.it/node/1701]

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]