Corte d'Appello di Venezia – Mancato pagamento dei crediti indicati nel piano di riparto..

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Data di riferimento: 
28/11/2013

 

Corte d'Appello di Venezia 28 novembre 2013 – Pres. Rossi – Est. Santoro

 

Concordato preventivo – Iscrizione del credito nell'apposito elenco – Successiva sua contestazione da parte del debitore – Soggetto interessato a farne accertare, previo ricorso al giudice ordinario, l'esistenza.

 Nella procedura di concordato preventivo, mancando una fase di accertamento dei crediti come nel fallimento ed essendo pacifico, da un lato, che l'inserimento del credito nell'elenco non costituisce affatto riconoscimento dello stesso e, dall'altro, che sussiste la permanente facoltà per il debitore in concordato di contestare i crediti senza per questo essere considerato inadempiente, ne discende che, a fronte di tale ammissibile facoltà, l'interessato a far accertare, previo ricorso ad un ordinario giudizio di cognizione, l'esistenza e il rango del credito non può che essere individuato nel soggetto che quel diritto pretende di avere nei confronti del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]