Corte di Cassazione – Determinazione della pena per i reati di bancarotta impropria commessi ai sensi dell’art. 223 l.f..

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Data di riferimento: 
04/03/2013

 

Cassazione penale, Sez. V, 4 marzo 2013 n. 10180 – Pres. G. Marasca - Rel. P.G. Demarchi Albengo.

 

 Bancarotta fraudolenta – Bancarotta propria – Bancarotta impropria – Amministratori – Circostanze aggravanti e attenuanti – Identità oggettiva delle condotte.

 

 La determinazione della pena per i reati di bancarotta impropria commessi ai sensi dell’art. 223, comma 1, L.F. si deve operare con riferimento a quanto previsto dall’art. 216 L.F. per la bancarotta propria. Il rinvio deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte, talché devono essere tenuti in considerazione non solo i minimi e i massimi edittali contemplati dal ridetto art. 216, bensì anche le attenuanti e le aggravanti "speciali" previste per tali reati dall’art. 219 L.F. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]