Corte d'Appello di Venezia - Concordato con riserva - Convocazione del terzo contraente nel procedimento di scioglimento o sospensione dei contratti in corso di esecuzione.

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Data di riferimento: 
20/11/2013

 

Corte d’Appello di Venezia 20 novembre 2013 - Pres. Rossi - Est. Santoro.

 

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - L'istituto di cui all'articolo 169 bis L.F. ed il concordato con riserva. Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Convocazione del terzo contraente - Necessità.

 

Non si può escludere, in termini generali e astratti, la compatibilità delle ipotesi di scioglimento del contratto di cui all'art. 169 bis l.fall. con l'istituto del concordato c.d. prenotativo e ciò alla luce del richiamo contenuto nella disposizione normativa indicata all'art. 161 l.fall. senza alcuna distinzione (e, dunque, anche al sesto comma di esso). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

 La convocazione in contraddittorio del terzo contraente è necessaria nell'ambito del procedimento per la sospensione o lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo prevista dall'articolo 169 bis L.F. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]