Cassazione penale – Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: l’amministratore di fatto risponde degli stessi doveri imputabili all’amministratore di diritto.

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Data di riferimento: 
14/11/2013

 

Cassazione penale, Sez. V, sent., 14 novembre 2013 n. 45671, Pres. Ferrua, Rel. Guardiano.

 

 Art. 2639 c.c. – amministratore di fatto – medesimi doveri dell’amministratore di diritto – responsabilità penale – bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

 

 Amministratore di fatto – esercizio continuativo e significativo dei poteri propri dell’organo di gestione – apprezzabile attività gestoria.

 

 Bancarotta fraudolenta – concrete funzioni esercitate.

 

 Amministratore in carica – responsabilità per i reati commessi dall’amministratore di fatto – art. 40, comma 2, c.p. – dovere di controllo – generica consapevolezza.

 

 In tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 2639 c.c., assume la qualifica da amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (come i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale). (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

 La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 c.c., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

 In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui alla l. fall. artt. 216 e 223, vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

 L’amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall’amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire (ex art. 2392 c.c.), gravando pur sempre sull’amministratore di diritto un dovere di controllo sull’operato dell’amministratore di fatto. Infatti, è sufficiente la generica consapevolezza da parte dell’amministratore di diritto che l’amministratore di fatto compia una delle condotte indicate nelle norme incriminatrici, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l’elemento soggettivo sia come dolo diretto, sia come dolo eventuale, salva anche la prova della volontà del mancato impedimento dell’evento. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]