Tribunale di Milano – Natura concorsuale dei crediti sorti durante l’esecuzione del concordato preventivo

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Data di riferimento: 
23/09/2013

Tribunale di Milano, 23 settembre 2013 – Pres. Bruno, Rel. Fontana.

Concordato preventivo – Art. 181 L.F. – Decreto di omologa – Crediti sorti in funzione o in occasione della procedura concorsuale – Prededucibilità – Crediti sorti durante l’esecuzione del concordato preventivo – Natura concorsuale.

Concordato preventivo – Crediti derivanti da finanziamenti – Art. 182 quater L.F. – Specialità – Prededucibilità ex art. 111 L.F. – Irretroattività.

Concordato preventivo – Omologazione – Prosecuzione dell’attività d’impresa – Autorizzazione del giudice delegato – Necessità – Esclusione.

Ai sensi dell’art. 181 L.F. la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologa, che rappresenta lo spartiacque oltre il quale non trova applicazione la previsione generale dell’art. 111 L.F. per il quale hanno natura prededucibile i crediti sorti in funzione o in occasione di una procedura concorsuale. Ne consegue che i debiti che l’impresa contrae nel corso dell’esecuzione del concordato preventivo, nell’ipotesi di successiva risoluzione del concordato e dichiarazione del fallimento, hanno natura concorsuale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

L’art. 182 quater L.F., avente carattere speciale in quanto estende la prededucibilità ex art. 111 L.F. oltre il limite della chiusura della procedura concorsuale, non è retroattivo, non riconoscendo la prededucibilità a qualunque credito da finanziamento sorto nel corso dell’esecuzione del concordato, ma richiedendo che il finanziamento sia effettuato in esecuzione del concordato. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Nei casi di prosecuzione dell’attività d’impresa dopo l’omologazione del concordato, gli atti dell’imprenditore non sono in alcun caso soggetti all’autorizzazione del giudice delegato, neppure se si tratta di straordinaria amministrazione, operando l’impresa in un regime di piena autonomia negoziale per quanto attiene allo svolgimento dell’attività d’impresa ed essendo attribuito al commissario giudiziale una funzione di vigilanza unicamente sull’esecuzione dell’accordo concordatario. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: