Tribunale di Genova – Concordato preventivo con riserva e scioglimento dei contratti pendenti.

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Data di riferimento: 
04/11/2013

 

Tribunale Genova 04 novembre 2013 - Pres. Basoli - Est. Davini.

 

Concordato preventivo con riserva o in bianco - Scioglimento contratti di anticipo su fatture o su ricevute bancarie. 

 

L’art. 169 bis l.f. è applicabile anche al concordato con riserva e lo scioglimento dei contratti pendenti può essere autorizzato anche con riferimento a contratti di anticipo su fatture o su ricevute bancarie. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]