Tribunale di Rovigo – Prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno predisposto la proposta di concordato preventivo non omologato.

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Data di riferimento: 
12/12/2013

Tribunale di Rovigo, 12 dicembre 2013 – G.D. Martinelli.

Concordato preventivo – Crediti dei professionisti che hanno predisposto la proposta di concordato – Prededuzione ex art. 111 L.F. nel successivo fallimento – Criterio finalistico – Mancata omologazione – Consecuzione della procedura fallimentare – Libera scelta dei creditori – Negativa valutazione del tribunale – Distinzione.

I costi dei professionisti incaricati di predisporre la proposta di concordato preventivo rientrano fra i crediti prededucibili di cui all’articolo 111, comma 2, L.F. in quanto abbiano portato all’ammissione del concordato preventivo. Solo in tal modo, infatti, è rispettato il criterio finalistico, perché, da un lato, vi è il collegamento tra l’attività professionale e la procedura concordataria e, dall’altro, è soddisfatto l’interesse creditorio, coincidente con l’attribuzione della facoltà di accedere alla procedura concorsuale alternativa al fallimento. Tuttavia, la mancata omologazione del concordato – con consecuzione della procedura fallimentare, quanto meno sotto il profilo logico-giuridico, se non immediatamente processuale – dipesa da una libera scelta dei creditori, non elide la funzionalità della prestazione professionale, né la sua utilità (analogo discorso non potrebbe, invece, essere effettuato nell’ipotesi in cui la mancata omologazione dipendesse da una negativa valutazione sulla fattibilità giuridica o economica, nei limiti consentiti al tribunale). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Va segnalata anche la novità legislativa intervenuta. In questo sito: https://www.unijuris.it/node/2184

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: