Tribunale di Parma – Prededucibilità ex art. 111 L.F. nel successivo fallimento dei crediti del legale per le prestazioni eseguite nella procedure di concordato.

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Data di riferimento: 
31/12/2013

Tribunale di Parma, 31 dicembre 2013 – Pres. Mari, Rel. Cicciò.

Fallimento – Concordato preventivo – Conversione di procedure – Crediti sorti nel corso della procedura concordataria – Prededuzione ex art. 111 L.F. nel successivo fallimento – Principio di stabilità degli atti – Tutela dell’affidamento dei terzi – Crediti del legale per le prestazioni eseguite nella procedure di concordato – Prededucibilità.

In tema di conversione di procedure, ai sensi dell’art. 111 L.F., come novellato dal d.lgs. 5/2006, le spese contratte legittimamente nel corso della procedura concordataria, a cui sia poi conseguito il fallimento, ricevono il trattamento prededucibile nella procedura fallimentare in cui la prima si sia convertita. La ratio fondante di tale soluzione si basa sul principio di stabilità degli atti compiuti in corso di procedura, nel senso di tutelare l’affidamento dei terzi che instaurano rapporti giuridici con gli organi della procedura. Ne consegue che il credito del legale per prestazioni professionali rese per la difesa e rappresentanza in giudizio della procedura di concordato preventivo (a cui è poi conseguito il fallimento) sono ricomprese tra i crediti prededucibili. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: