Tribunale di Milano – Decorrenza del periodo sospetto nell’azione revocatoria dalla data della avvenuta iscrizione della sentenza nel registro delle imprese e non dalla data del deposito in cancelleria.

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Data di riferimento: 
23/01/2014

Tribunale di Milano, Sez. II civ., decr., 23 gennaio 2014, Pres. Rel. Lamanna.

Procedure concorsuali - Produzione degli effetti verso i terzi – Dies a quo - Data di iscrizione nel registro delle imprese.

Revocabilità e inefficacia – Art. 16, comma 2, l.fall – Leggi di riforma – Efficacia verso i terzi della sentenza dichiarativa di fallimento – Dies a quo – Data di iscrizione nel registro delle imprese.

Revocatoria – Periodo sospetto – Iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese – Consecutio di concordato preventivo e fallimento – Iscrizione nel registro delle imprese del ricorso di ammissione al concordato.

Numerose disposizioni normative della Legge Fallimentare delineano un quadro coerente e univoco, in forza del quale può ormai ritenersi positivamente posto il principio secondo cui gli effetti delle procedure concorsuali verso i terzi possono prodursi solo a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese degli atti da cui tali effetti promanano. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Le norme dettate dalla legge fallimentare in materia di inefficacia e revocabilità di atti fanno indistintamente riferimento, ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza a ritroso del periodo sospetto, alla data di dichiarazione del fallimento, il che, nel vigore del testo originario di tale normativa, senza dubbio indicava la data di pubblicazione della sentenza, intendendosi per tale la data di deposito in cancelleria. Tuttavia, l’attuale testo dell’art. 16, comma 2, l.fall., come risulta modificato a seguito delle recenti leggi di riforma, statuisce che l’efficacia verso i terzi della sentenza dichiarativa di fallimento comincia a decorrere dalla data della sua avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

In materia revocatoria, il periodo sospetto decorre a far tempo non dalla data del deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento, ma dalla data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese, salvo il caso di consecutio (e cioè il caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento), in cui il periodo sospetto retroagisce alla data di iscrizione in tale registro del ricorso di ammissione al concordato. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: