Tribunale di Pescara – Le società in house: soggetti di diritto privato assoggettabili alla disciplina fallimentare e concorsuale.

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Data di riferimento: 
14/01/2014

Tribunale di Pescara, decr., 14 gennaio 2014.

Società in house – Assoggettabilità a concordato preventivo – Soggetti di diritto privato a prescindere dalla natura dei soci – Autonomia negoziale.

Società a partecipazione pubblica – Assoggettabilità a disciplina fallimentare o concorsuale – Irrilevanza dei privilegi tipici degli enti pubblici.

Società di capitali – Attività a interesse pubblico – Sottoponibilità a fallimento – Principi di uguaglianza e affidamento dei terzi – Parità di trattamento.

Le società in house, nonostante concretino modelli organizzativi interni all’ente locale partecipante, sono assoggettabili alla disciplina del concordato preventivo. Infatti, la natura del rapporto funzionale con l'ente proprietario non si riflette nei rapporti con i terzi, né sulla disciplina normativa applicabile all'organizzazione societaria, che rimane quella ordinaria stabilita dal codice civile. Le società di capitali con partecipazione pubblica non mutano la loro natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne posseggono le azioni, in tutto o in parte. La società, in quanto persona giuridica privata, a prescindere dalla natura del rapporto con l’ente controllante, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico; allo stesso modo, gli strumenti utilizzati per regolare il rapporto tra società ed ente locale non possono essere quelli autoritativi di diritto pubblico spendibili nell'organizzazione diretta dell'ente, ma l'ente può avvalersi unicamente degli strumenti propri del diritto societario, da esercitare per il tramite dei membri di nomina pubblica presenti negli organi sociali. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Nel caso di società partecipate da enti pubblici, il contemperamento fra tutela dei creditori e necessità di efficiente gestione del servizio non va cercato nell’applicazione di istituti di privilegio, tipicamente previsti per enti pubblici, che operano sul piano dell’attività, come l’esenzione dal fallimento o dal concordato preventivo. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Le società di capitali, anche se svolgono attività a interesse pubblico, sono pienamente assoggettabili alla disciplina del fallimento, in quanto la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali - e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico - comporta anche che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed ai quali deve essere consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela posti a disposizione dall'ordinamento, ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con le stesse forme e con le stesse modalità. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]