Tribunale di Nola – Revocabilità ex art. 2901 c.c. degli atti di apporto di beni al patrimonio segregato e separato con finalità di assistenza e previdenza a vantaggio della famiglia.

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Data di riferimento: 
24/10/2013

Tribunale di Nola, 24 ottobre 2013 – Est. Savarese.

 

Apporti di beni al patrimonio separato e segregato costituito con finalità di assistenza e previdenza a vantaggio della famiglia – Finalità principale – Assistenza e previdenza a vantaggio del nucelo familiare  – Fondo patrimoniale – Atto a titolo gratuito – Revocabile ex art. 2901 c.c.

 

Gratuità o onerosità dell'atto negoziale – Valutazione – Riferimento alla causa concreta del negozio.

 

Costituzione di un patrimonio segregato e separato – Omessa trasparente informazione sulle prestazioni collegate al funzionamento del fondo – Presunzione di gratuità – Presunzione di sottrazione dei beni dalla garanzia patrimonial dei creditori.

 

L'operazione di apporto di determinati beni al patrimonio di fondi aventi finalità di assistenza e previdenza a vantaggio della famiglia, e costituenti patrimoni segregati e separati, amministrati con lo scopo di assicurare ai partecipanti al fondo prestazioni assistenziali e previdenziali, non è inquadrabile né nello schema del fondo patrimoniale, né in quello del trust in senso stretto, atteso che struttura e finalità sono comuni ad entrambe queste figure, ma in esse non si risolvono compiutamente. La finalità assorbente riposa sull'assicurazione, a vantaggio di membri indeterminati del nucelo familiare individuato e precisamente definito nel regolamento stesso del fondo, di una serie di prestazioni assistenziali e previdenziali; invece, la finalità principale (assistenziale e previdenziale a vantaggio di un determinato nucelo familiare, in parte indeterminato, perché allargato ad eventuali futuri discendenti dei legittimati) si realizza mediante costituzione di un patrimonio segregato e separato sottratto ad iniziative esecutive e cautelari: in quanto tale, esso è certamente accomunabile all'istituto del fondo patrimoniale, revocabile ex art. 2901 c.c. quale atto a titolo gratuito (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

La valutazione di gratuità o onerosita dell'attività negoziale di apporto di beni al patrimonio di fondi aventi finalità di assistenza e previdenza a vantaggio della famiglia va compiuta con esclusivo riferimento alla causa concreta del negozio, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, a prescindere dal modello astratto utilizzato; in particolare, è necessario tenere conto dei seguenti fattori: a) entità dell'attribuzione; b) durata del rapporto; c) qualità dei soggetti; d) prospettiva di subire un depauperamento collegato o meno ad un guadagno o ad un risparmio di spesa, seppur indiretti (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

La costituzione di un patrimonio segregato e separato, se non accompagnata da una trasparente informazione circa la quantità e la qualità delle prestazioni collegate al funzionamento del fondo, appare, nel mondo dei traffici giuridici ed al ceto creditorio, quale segregazione di informazioni sulla consistenza del patrimonio del debitore, da cui deriva l'inevitabile presunzione di gratuità degli atti di apporto al fondo, e di destinazione di essi a sottrarre beni dei debitori dalla garanzia patrimoniale dei creditori di cui all'art. 2740 c.c. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]