Tribunale di Pavia – Concordato preventivo – Sospensione dei contratti ex art. 169 bis l.f. e diritto al contraddittorio della controparte contrattuale.

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Data di riferimento: 
04/03/2014

Tribunale Pavia 04 marzo 2014 - Pres. Serangeli - Est. Antonella Caterina Attardo.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Contraddittorio con il terzo contraente - Necessità. 

Nel concordato preventivo l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione prevista dall’art. 169 bis l.f. deve contemperare l'interesse del debitore con quello della controparte contrattuale, alla quale va riconosciuto il diritto di tutelare in contraddittorio le proprie eventuali ragioni di opposizione all'accoglimento della richiesta. (1) (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]