Corte d’Appello di Ancona – Dazione di assegni anteriore alla domanda di concordato con pagamento successivo e revoca ex art. 173 l.f.

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Data di riferimento: 
04/12/2013

Corte d’Appello di Ancona 04 dicembre 2013 - - Est. Formiconi.

Concordato preventivo - Revoca ex articolo 173 L.F. - Emissione di assegni per debiti anteriori incassati dopo il deposito della domanda di concordato. 

Poiché nel caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo (Cass.17749/09) e non con la dazione dell’assegno, ed il pagamento, pertanto non può considerarsi avvenuto al momento dell’emissione del titolo rappresentativo del credito, ma solo al momento dell’effettivo incasso della somma di denaro rappresentata dal titolo, l'emissione di assegni effettuata in data anteriore alla domanda di concordato per provvedere al pagamento di crediti anteriori, qualora l'incasso dei titoli sia avvenuto dopo l'inizio della procedura in assenza della necessaria autorizzazione ex art. 167 l.f., deve ritenersi lesiva della par condicio creditorum e, per tale ragione, essendo la violazione della norma imperativa causa ostativa all’ammissione al concordato, trattandosi di situazione sostanzialmente corrispondente a quella disciplinata dall’art. 173 ult. comma l.f., è corretto il provvedimento del tribunale che ha comportato l’arresto della procedura. Va, infatti, osservato che sarebbe agevole, attraverso l’emissione di titoli di credito in epoca antecedente al deposito della domanda di concordato, porre in essere atti idonei ad influire sul concordato, tali da poter influenzare il voto dei creditori o idonei a danneggiarli in un momento successivo all’adunanza. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]