Corte d’Appello di Firenze – Proposta di concordato preventivo integrativa e migliorativa della proposta originaria e problematiche inerenti l’art. 179, comma 2, l.f.

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Data di riferimento: 
10/02/2014

Corte d’Appello di Firenze, 10 febbraio 2014, n. 262 – Pres. Mascagni, Est. Riccucci.

Concordato preventivo – Proposta di natura integrativa – Proposta migliorativa – Ammissibilità – Art. 179, comma 2, L.F. – Applicabilità.

Concordato preventivo – Art. 179, comma 2, L.F. – Mutamento delle condizioni di fattibilità del piano – Notizia da parte del tribunale – Necessità – Esclusione.

Concordato preventivo – Proposta integrativa – Modifica sostanziale della proposta originaria – Inammissibilità – Effetti.

Concordato preventivo – Proposta integrativa – Art. 161, comma 3, L.F. – Assenza di modifiche sostanziale della proposta originaria – Necessità di una seconda relazione di attestazione – Esclusione.

Concordato preventivo – Modalità e tempi dell’incasso dei crediti – Controllo di legittimità del giudice sul giudizio di fattibilità – Esclusione – Valutazione economica e di merito rimessa ai creditori.

Concordato preventivo – Clausola di esdebitazione – Ammissibilità – Circoscrizione della responsabilità del debitore – Assunzione da parte del debitore del rischio del mancato adempimento o della risoluzione del concordato.

Non può considerarsi viziata da irregolarità formale una proposta di concordato preventivo di natura integrativa delle modalità esecutive della proposta originaria (e immutata), qualora incida in senso positivo sulla fattibilità dell’originaria proposta attraverso l’inserimento di integrazioni migliorative che rendono applicabile da parte del commissario giudiziale la previsione dell’art. 179, comma 2, L.F. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Il dettato normativo dell’art. 179, comma 2, L.F. esclude incontestabilmente che il tribunale debba avere notizia dell’eventuale mutamento registrato in ordine alle condizioni di fattibilità del piano concordatario, il che lascia implicitamente intendere che l’organo giudiziario non debba essersene occupato prima, solo così potendosi giustificare la sua indifferenza rispetto al mutamento di dati altrimenti potenzialmente rilevanti. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Quando una proposta di concordato integrativa si qualifica come modifica sostanziale di quella originaria, il tribunale deve dichiararla inammissibile, dando però seguito alla proposta originaria che abbia già ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei creditori, anche nella sua formulazione meno “fattibile” e nonostante la relazione negativa ex art. 172 L.F. comunicata dal commissario giudiziale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Non è necessaria ex art. 161, comma 3, ultima parte, L.F. una seconda relazione di attestazione in assenza di modifiche sostanziali sia della proposta di concordato preventivo che del piano. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo la questione relativa alle modalità e ai tempi dell’incasso dei crediti non può ricondursi al controllo di legittimità del giudice sul giudizio di fattibilità espresso dal professionista. Infatti, tale controllo di legittimità può riferirsi esclusivamente all’inesistenza giuridica dei crediti, per mancanza dei loro riscontri documentali, non mai alle effettive e concrete probabilità di incasso dei medesimi, che attiene invece ad una valutazione economica e di merito della fattibilità del piano, che – a seguito della riforma della legge fallimentare – non è più riconoscibile al giudice ma è esclusivamente rimessa ai creditori. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

La clausola di esdebitazione è ammissibile, in quanto si limita a ribadire l’effetto normale della procedura concordataria di circoscrivere la responsabilità del debitore alle percentuali contenute nella proposta e a liberarlo in caso di adempimento di tali percentuali per i debiti anteriori al concordato. Così disponendo il debitore assume su di sé il rischio del mancato adempimento alle percentuali promesse, ovvero quello di risoluzione del concordato. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: