Tribunale di Ascoli Piceno – Concordato preventivo - Non obbligatorietà della transazione fiscale e falcidia del credito IVA.
Tribunale Ascoli Piceno 14 marzo 2014 - Pres. Marangoni - Est. Agostini.
Concordato preventivo - Facoltatività della transazione fiscale – Falcidia del credito IVA - Ammissibilità.
E’ falcidiabile ogni tipologia di credito erariale e, dunque, pure i crediti per IVA, ritenute e contributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, allorché il patrimonio del debitore non sia sufficiente a coprire il grado di privilegio che li assiste e a condizione che vi sia apporto di beni di terzi e che non sia stata attivata la transazione fiscale (in altre parole, premesso che il ricorso alla transazione fiscale da parte del debitore è facoltativo e che l’articolo 160 l.f. ammette la possibilità di pagare soltanto in percentuale i crediti privilegiati di qualsiasi natura, il debitore che non ritenga conveniente l’utilizzo della transazione fiscale potrà sempre proporre il soddisfacimento parziale dei debiti tributari e contributivi incapienti. In tal caso non troverà applicazione l’art. 182 ter l.f., ma il principio generale di cui all’art. 160 l.f. il quale, in determinate condizioni, consente la falcidia di tutti i crediti privilegiati. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
(Si veda in punto anche Cass. 22931/2011.)
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