Corte d’Appello di Trieste – Irreperibilità dell’imprenditore e modalità di convocazione dello stesso in sede di istruttoria prefallimentare.

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Data di riferimento: 
10/12/2013

Reclamo ex art. 18 l.fall.

Corte d’Appello di Trieste, Sez. II civ., sent., 10 dicembre 2013, Pres. Drigani, Rel. Caparelli.

Diritto di difesa dell’imprenditore – Previa comparizione in camera di consiglio – Notificazione dell’avviso di convocazione – Esigenze di speditezza e operatività – Contemperamento – Oggettiva irreperibilità dell’imprenditore a lui imputabile.

Modalità di convocazione del debitore – Libertà di forme – Specialità del procedimento fallimentare.

Principio di prossimità della prova – Esenzione dal fallimento – Non superamento congiunto dei parametri dimensionali – Onere della prova a carico del debitore.

In tema di esercizio del diritto di difesa dell’imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell’obbligo del Tribunale di disporne la previa comparizione in camera di consiglio, effettuando a tal fine ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, con la conseguenza che il Tribunale resta esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Le modalità di convocazione del debitore non possono non risentire di quella equilibrata libertà di forme che deve necessariamente accompagnare lo speciale procedimento fallimentare anche nella sua fase istruttoria, in vista della sollecita apertura del concorso. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Il principio di prossimità della prova pone a carico del debitore l’onere di dimostrare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali prescritti dall’art. 1 l.fall. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]