Tribunale di Livorno - Rapporto tra art. 168, comma 1, L.F. e ordinanza di assegnazione del credito, ex art. 553 c.p.c., anteriore all'ammissione al concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
04/02/2014

Tribunale di Livorno 4 febbraio 2014 – Est. Azzurra Fodra.

Concordato preventivo – Pagamento effettuato dal  debitor debitoris in esecuzione di anteriore ordinanza di assegnazione di credito  -  Obbligo di restituzione ex art. 168, comma  L.F. da parte del creditore accipiente - Efficacia liberatoria per il terzo.

Concordato preventivo – Debito del terzo in parte oggetto dell'ordinanza di assegnazione – Obbligo di pagamento – Sussiste.

Il creditore preconcordatario, che, in forza di una ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.  pronunciata prima della presentazione da parte della debitrice della domanda di concordato preventivo, ha, nel corso della procedura e contro la volontà della stessa debitrice, ottenuto dal terzo quale debitor debitoris un  atto di pagamento, deve ai sensi dell'art. 168, primo comma, L.F. restituire alla massa quanto indebitamente percepito in violazione della par condicio creditorum.  Il medesimo pagamento ha efficacia liberatoria per il terzo che ha adempiuto all'ordinanza di assegnazione. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

Il debito ancora sussistente in capo al terzo, in parte oggetto dell'ordinanza di assegnazione, deve essere corrisposto alla massa quale creditrice dello stesso e non in favore del creditore assegnatario. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]