Tribunale di Rovigo – Domanda di concordato con riserva presentata allo scopo di evitare la dichiarazione di fallimento per decorso del termine di cui all’art. 10 l.f. ed abuso dello strumento concordatario.

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Data di riferimento: 
27/03/2014

Tribunale di Rovigo, 27 marzo 2014, Pres. Fraccon, Est.. Martinelli.

Concordato con riserva – Scopo di evitare la dichiarazione di fallimento – Decorrenza del termine di cui all’art. 10 l. fall. – Abuso dello strumento concordatario – Retrodatazione dell’efficacia della sentenza di fallimento.

Qualora la domanda di concordato con riserva venga presentata allo scopo di evitare la dichiarazione di fallimento per decorso del termine di un anno di cui all’art. 10 l.f. si perpetrerebbe un abuso della strumento concordatario nell'ipotesi in cui si accedesse alla tesi della decorrenza del termine di cui all’art. 10 l. fall. dal fatto storico (cancellazione ovvero cessazione della attività per l’imprenditore individuale), quantunque la domanda di concordato fosse stata presentata (anche) con la finalità di procrastinare il giudizio fallimentare e poi invocare il limite di cui al predetto articolo. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]