Tribunale di Padova – Concordato con continuità aziendale: eccezioni alla falcidia esclusivamente quantitativa dei creditori privilegiati e pagamento immediato degli stessi.

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Data di riferimento: 
04/12/2013

Tribunale di Padova, 4 dicembre 2013 – Pres. Rel. Santinello.

Concordato preventivo – Concordato con continuità aziendale – Creditori privilegiati – Momento del pagamento – Impossibilità di concedere dilazioni – Moratoria ex art. 186 bis L.F. – Eccezione.

Concordato preventivo – Art. 177, comma 3, L.F. – Equiparazione di creditori chirografari e privilegiati per il credito residuo – Diritto di voto – Falcidia esclusivamente quantitativa dei creditori privilegiati.

Concordato con continuità aziendale – Falcidia quantitativa dei creditori privilegiati – Moratoria – Facoltà limitata.

Concordato preventivo con continuità aziendale – Falcidia quantitativa dei creditori privilegiati – Moratoria – Diritto di voto.

Dall’interpretazione combinata delle norme di cui agli artt. 160, comma 2, 177 e 186 bis L.F. si ricava la regola secondo cui i creditori privilegiati devono essere pagati immediatamente dopo l’omologa ovvero in tempi corrispondenti a quelli di una liquidazione fallimentare, non consentendosi dilazioni ulteriori, se non quella della moratoria annuale introdotta dal citato art. 186 bis L.F. e per il solo concordato in continuità. Infatti, esaminando le disposizioni, si osserva in primo luogo che ai sensi dell’art. 160, comma 2, L.F. è possibile una soddisfazione non integrale dei privilegiati, purché non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato. Inoltre, il dato letterale indica chiaramente che il legislatore abbia inteso consentire solo una falcidia quantitativa del credito privilegiato, collegata non a una scelta discrezionale o a una facoltà del proponente il concordato, ma al dato oggettivo dell’incapienza patrimoniale, che deve essere attestata dal professionista. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

L’art. 177, comma 3, L.F., nell’equiparare ai chirografari i creditori privilegiati incapienti per la parte residua del credito e nell’attribuire entro tale limite quantitativo il diritto di voto, conferma che l’unica falcidia ammessa dei creditori privilegiati è sempre e solo quella quantitativa. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

L’art. 186 bis, comma 2, lett. c), L.F. lascia impregiudicata, anche nell’ipotesi di continuità aziendale, la possibilità di una falcidia dei creditori privilegiati in ordine al quantum, evenienza sottratta alla disponibilità del proponente e mera conseguenza dei valori dei beni sui quali sussistono le cause di prelazione. A tale ipotesi di falcidia quantitativa si accompagna la previsione di una facoltà, invece rimessa alla volontà del proponente, di differire nel tempo il pagamento di tali creditori. Non si tratta, però, di una facoltà assoluta, essendo limitata a un anno e fermo restando che – se i beni sui quali insiste la prelazione sono destinati alla liquidazione – il creditore dovrà essere soddisfatto immediatamente dopo la liquidazione medesima, e quindi eventualmente anche prima dell’anno. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

È escluso che la moratoria ex art. 186 bis, comma 2, lett. c), L.F. possa dare diritto di voto ai creditori privilegiati. Tale dato conferma come il pagamento differito costituisca un sacrificio del creditore privilegiato, non potendosi configurare come integrale pagamento ai sensi dell’art. 177 L.F. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]