Corte d’Appello di Torino - Omissione della verifica del passivo ex art.102 L.F. ed accesso dei lavoratori al fondo di garanzia dell'Inps.

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Data di riferimento: 
16/04/2014

Corte d’Appello di Torino 16 aprile 2014 - Pres. Grimaldi - Est. Grosso.

Previsione di insufficiente realizzo ed applicazione art. 102 l.f. – Mancato accertamento dei crediti del lavoratore dipendente per l'attivazione del fondo di garanzia ex L.n. 297 del 1982 – Ammissibilità del procedimento ex art. 102 l.f.

In presenza delle condizioni indicate dall'articolo 102 L.F. (mancanza di attivo da distribuire ad alcuno dei creditori, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura), il tribunale deve astenersi dal procedere alla verifica del passivo. Va, comunque, precisato che tale decisione non pregiudica il diritto del lavoratore all'accesso al fondo di garanzia dell'Inps, poiché l'accertamento del credito in sede fallimentare non è l'unico modo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

Si veda anche in questo sito: Corte d’Appello di Reggio Calabria 18 novembre 2010 ( http://www.unijuris.it/node/1940 )

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: