Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Termini massimi per la conclusione della procedura concordataria.

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Data di riferimento: 
15/05/2014

Tribunale Santa Maria Capua Vetere 15 maggio 2014- dott. G.P. Scoppa presidente, dott.E.Caria giudice, dott.A.S.Rabuano estensore.

Durata massima per l’adempimento del piano - Assenza nella legge fallimentare di una norma disciplinante i termini massimi per la conclusione della procedura concordataria - Applicabilità analogica art. 2 n. 2 bis. L.89/01 – Inammissibilità di un piano di concordato il cui adempimento superi i sei anni

Concordato preventivo - Fattibilità del piano - rilevanza dei termini prospettati per la realizzazione della proposta - Durata massima per l’adempimento del piano - Applicabilità analogica art. 2 co. 2 bis. L.89/01.

Considerata l’assenza di una norma che precisi chiaramente la durata massima per l’adempimento della proposta concordataria, ai fini della sua determinazione si è ricorso all’interpretazione analogica mediante l’applicazione diretta dell’art 2 n. 2 bis. L.89/01, che indica come ragionevole il termine di sei anni per la conclusione della procedura concorsuale. (Giulia Del Fabbro – Riproduzione riservata)

 

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]