Tribunale di Asti – L’inefficacia della rinuncia alla procedura di concordato preventivo con riserva.

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Data di riferimento: 
10/03/2014

Tribunale di Asti, decr., 10 marzo 2014, Pres. Donato.

Concordato con riserva – Art. 161, comma 6, l. fall. – Istanza di rinuncia - Inefficacia.

Art. 161 l. fall. – Modifiche – Limitazione della libertà di manovra del debitore – Concordato con riserva – Disponibilità delle parti - Limitazioni.

E’ inammissibile e priva di ogni efficacia la rinuncia alla procedura di concordato con riserva nel caso in cui l’istanza sia depositata a ridosso della scadenza del termine di cui all’art. 161, comma 6, l. fall., fissato dal giudice per presentare la proposta, il piano e i documenti necessari, con il palese intento di evitare una pronuncia che, nei due anni successivi, osti alla presentazione di nuova domanda di pre-concordato siccome previsto dal comma 9 dell’art. 161 l.f.. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

La ratio delle recenti modifiche apportate all’art. 161 l. fall. dal d.l. n. 69/2013 che prevedono diversi strumenti atti a limitare la libertà di manovra del debitore, evidenziano come l’intera procedura di concordato con riserva non sia rimessa alla esclusiva disponibilità delle parti. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]