Tribunale di Ancona – Accordi di ristrutturazione dei debiti: effetti dell’accordo, relazione dell’esperto, giudizio di omologa, finanziamenti prededucibili.

Tribunale di Ancona, sez. II, 20 marzo 2014 – Pres. Ragaglia.
Accordi di ristrutturazione – Udienza per il giudizio di omologa – Garanzia dell’integrazione del contraddittorio – Eccezioni rilevabili d’ufficio.
Accordi di ristrutturazione – Giudizio di omologa – Controllo del Tribunale – Prova del deposito dell’accordo presso il Registro delle imprese – Competenza del Tribunale adito – Qualità di imprenditore commerciale del debitore.
Accordi di ristrutturazione – Criterio di priorità tra deposito dell’accordo in Tribunale o pubblicazione nel Registro delle imprese – Circostanza irrilevante – Effetti dell’accordo di producono dalla pubblicazione nel Registro delle imprese – Interesse del debitore proponente.
Accordi di ristrutturazione – Relazione dell’esperto – Giudizio professionale fondatamente attendibile e responsabilmente espresso.
Accordi di ristrutturazione – Autenticazione della sottoscrizione degli aderenti – Non necessaria.
Accordi di ristrutturazione – Giudizio di omologazione – Controllo del Tribunale – Creditori estranei – Giudizio prognostico ex ante – Concreta attuabilità – Concrete prospettive di realizzo – Ragionevole liquidità.
Accordi di ristrutturazione – Autorizzazione del Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili – Prima dell’omologazione – Non necessaria nuova autorizzazione in sede di omologazione per i finanziamenti successivi.
Accordi di ristrutturazione –Finanziamento del socio di maggioranza in conto futuro aumento di capitale – Non è ricompreso nei finanziamenti ex art. 182 quater, comma 4, l. fall.
In materia di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., il Tribunale, pur in assenza di opposizioni, deve fissare udienza per il giudizio di omologa, atteso che tale fase è atta a garantire l’integrazione del contraddittorio su eventuali eccezioni rilevabili d’ufficio. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Nell’ambito del giudizio di omologa di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., il Tribunale deve in primo luogo vagliare la sussistenza dei presupposti, delle condizioni processuali di accesso elencate dal comma 1: rientrano tra tali condizioni processuali la prova dell’avvenuto deposito dell’accordo presso il Registro delle imprese, la competenza del Tribunale adito e la qualità di imprenditore commerciale del debitore istante. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
In materia di accordi di ristrutturazione, l’art. 182 bis l. fall. non stabilisce se l’accordo debba essere prima depositato in Tribunale o pubblicato nel Registro delle imprese: sicché, in assenza di un’esatta indicazione normativa del criterio di priorità, tale circostanza deve ritenersi irrilevante, posto che gli effetti dell’accordo – ossia la protezione del patrimonio del debitore per il periodo di sessanta giorni decorrenti dal deposito del ricorso di sospensione relativo, e il dies a quo per la proposizione delle opposizioni – si producono solo dalla pubblicazione nel Registro delle imprese, operando solo dalla data in cui viene data pubblicità ai terzi dell’accordo, sottoscritto con i creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del soggetto debitore. È peraltro evidente che il debitore ha tutto l’interesse ad effettuare i due adempimenti o contestualmente o a breve distanza, avendo specifico interesse a che l’omologa dell’accordo intervenga prima che decada il termine di sospensione del divieto di proporre azioni esecutive sul patrimonio del debitore da creditori estranei. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
La relazione dell’esperto è un parere motivato, consistente nella formulazione di un giudizio professionale che possa ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso, e volto ad attestare la veridicità dei dati e l’idoneità del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 182 bis l. fall. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Non è necessario che la sottoscrizione degli aderenti all’accordo di ristrutturazione sia autenticata, atteso che l’art. 182 bis l. fall. non dispone alcunché al riguardo [Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse motivo di dubitare della genuinità del consenso prestato dai sottoscrittori, poiché in primo luogo la sottoscrizione dell’accordo risultava effettuata dal legale rappresentante della società creditrice aderente all’accordo, adesione risultante dall’invio della dichiarazione con comunicazione telematica attraverso posta elettronica certificata; inoltre, nessuna opposizione era stata proposta nel termine previsto per legge, al fine di fare valere eventuali vizi del consenso]. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Il sindacato da parte del Tribunale circa l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione, con particolare riferimento al soddisfacimento integrale dei creditori estranei, consiste in un giudizio prognostico effettuato ex ante, che deve tenere in debito conto il fatto che il successivo inadempimento del debitore cristallizzerebbe – con l’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 67, comma 3, lett. e), l. fall., dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato – una situazione non più rimediabile, a scapito dei creditori privilegiati, pur se estranei. In tale prospettiva il Tribunale deve, quindi, valutare il merito del ricorso con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate, alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentirgli il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Qualora il Tribunale abbia già rilasciato, prima dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, non vi è necessità di rilasciare una nuova autorizzazione in sede di omologazione, quanto ai finanziamenti erogati successivamente all’omologazione stessa. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Va esclusa la prededucibilità del finanziamento erogato dal socio di maggioranza in conto futuro aumento di capitale e volto alla concessione di nuova finanza, necessaria ad eseguire i pagamenti di cui al piano, nei tempi ivi previsti, poiché non può essere ricompreso tra i finanziamenti previsti dall’art. 182 quater, comma 2, l. fall., rispetto ai quali peraltro il limite della prededucibilità si attesta all’80% del credito. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
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