Cassazione civile – Concordato preventivo e garanzia ipotecaria prestata per debiti sociali dal socio illimitatamente responsabile.

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Data di riferimento: 
12/02/2014

 

Cassazione civile, Sez. I,  n. 3163, 12 febbraio 2014, Pres. Salmè, Rel. Didone.

 

Debiti sociali – Garanzia ipotecaria prestata dal socio illimitatamente responsabile – Società di persone – Effetti parzialmente diversi nel concordato preventivo e nel fallimento – Rimessione alle Sezioni Unite.

 

Società di persone -  Autonomia patrimoniale  - Fideiussione del socio quale garanzia di terzo per il creditore sociale nel momento fisiologico del rapporto –  Disponibilità del beneficium excussionis –  Responsabilità assorbente della qualità di socio  nel concordato e nel fallimento. 

E’ controversa e viene rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione concernente gli effetti del concordato preventivo sulla garanzia ipotecaria per debiti sociali rilasciata sui propri beni dal socio illimitatamente responsabile. Da un lato, infatti, la giurisprudenza in materia concordataria avvalora il principio secondo cui il concordato preventivo esplica il proprio effetto remissorio nei confronti dei soci che abbiano prestato fideiussione per i debiti sociali, considerato che l’art. 184, comma 1, l. fall., nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori, si riferisce ai terzi diversi dai soci. Dall’altro nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il principio enunciato da Sez. Unite 24 agosto 1989, n. 3749 non è apparso convincente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 2010, in motivazione, 4.1: pur se non si voglia mettere in discussione l'orientamento giurisprudenziale che estende gli effetti parzialmente esdebitatori del concordato ai soci illimitatamente responsabili che abbiano prestato fideiussione (cfr. Cass. n. 3749 del 1989 e Cass. n. 1688 del 1999). (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Nota: per poter comprendere al meglio la ratio del provvedimento massimato sarebbe necessario conoscere con precisione i termini del concordato preventivo proposto. Non è chiaro, infatti, per quale ragione nella proposta di concordato non si sia tenuto conto, se ciò è accaduto, quantomeno a livello esplicativo, del bene personale del socio illimitatamente responsabile gravato di ipoteca. A parte questa considerazione, il richiamo della Suprema Corte alla “più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione” ed in particolare alla sentenza n. 21730 del 2010, appare riferito ad una casistica sostanzialmente diversa da quella oggetto del giudizio massimato: il caso esaminato dalla sentenza n. 21730 del 2010, infatti, ineriva un’ipotesi nella quale i soci fidejussori erano cessati. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]