Corte d’Appello di Brescia– Sentenza dichiarativa di fallimento di società estinta: ipotesi di nullità.

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Data di riferimento: 
20/03/2014

Reclamo ex art 18 l.f.

Corte d’Appello di Brescia, Sez.I civile, 20 Marzo 2014 - Dott. Augusto Angelo Presidente, Estensore.  

Omessa notificazione istanza di fallimento al domicilio del liquidatore- nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.   

La circostanza che una società ancorché estinta possa essere dichiarata fallita, purché entro l’anno dall’estinzione, non vale di per sé, a prorogare la domiciliazione della società ove la cancellazione sia stata preceduta da messa in liquidazione, nomina di liquidatore nella persona di soggetto diverso dal precedente legale rappresentante e contestuale indicazione della sede della liquidazione presso il liquidatore medesimo, in luogo diverso da quello ove in precedenza la società aveva sede. Pertanto la notifica dell’istanza di fallimento deve essere eseguita alla società in persona del liquidatore presso il domicilio di quest’ultimo, pena la nullità della sentenza, in quanto emessa  in violazione dell’obbligo di consentire al fallendo di conoscere l’istanza e di congruamente esercitare il proprio diritto di difesa. (Nel caso specifico la notifica presso il commercialista ove la società debitrice aveva sede, non ebbe esito positivo, posto che detto commercialista ebbe a rifiutare la consegna del plico dopo aver dichiarato che la società non aveva più sede presso il di lui studio in quanto cancellata dal registro delle imprese)   (Giulia Del Fabbro -  Riproduzione riservata.)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]