In www.unijuris.it – Sezioni Tribunale di Pordenone – Corte d’Appello di Trieste – Tribunale di Mantova

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Corte d’Appello di Trieste, 17 luglio 2014 – Pres. dott. Drigani, rel. dott. Cerroni.  

 Ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per l’approvazione della proposta di concordato, non può essere disconosciuta la validità dei voti espressi prima del deposito della relazione di cui all’art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale e, comunque, prima dell’adunanza dei creditori.

 

Tribunale di Pordenone, 10 aprile 2014 – Pres. dott. Pedoja, rel. dott. Petrucco Toffolo. 

Deve essere considerato valido, ai fini del computo della maggioranza richiesta per l’approvazione della proposta di concordato preventivo, il voto espresso dal creditore prima dell’adunanza e anche prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale (Nel caso di specie, la debitrice aveva sostenuto l’invalidità dei voti contrari espressi prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f. al fine di applicare la diversa regola del consenso presunto ai sensi dell’art. 178 l.f.)

 Tribunale di Mantova, 10 aprile 2014, dott. Luciano Alfani – presidente, dott. Laura De Simone - giudice relatore, dott. Andrea Gibelli – giudice.  

Va qualificato come concordato con continuità aziendale, il procedimento nel quale, con l’assegnazione alla società beneficiaria, in sede di scissione parziale, del ramo d’azienda necessario alla prosecuzione dell’attività d’impresa è stata prospettata l’assunzione da parte sua della responsabilità per l’adempimento della proposta concordataria, che assicura ai creditori un risultato di gran lunga migliore di qualsiasi alternativa concretamente praticabile, considerato il valore del patrimonio netto da assegnare ed anche di quello residuo, da vendere al miglior offerente. 

Non prevedendo lo strumento negoziale utilizzato un prezzo e nemmeno una diversa attribuzione corrispettiva dell’assegnazione del ramo d’azienda, detto giudizio è stato condotto, comparando la prospettiva concordataria con l’alternativa liquidatoria e, considerato il valore da assegnare agli assets aziendali da trasferire alla società beneficiaria, giudicando in concreto ammissibile una proposta, che non prevede la soddisfazione integrale di tutti i creditori muniti di privilegio, ma che assicura il pagamento integrale, non oltre un anno dalla omologazione del concordato, di tutti quei creditori privilegiati, per i quali è concretamente ipotizzabile il pagamento integrale anche in caso di liquidazione, nonché di tutti gli altri creditori in percentuali diverse tra loro.