Corte d’Appello di Ancona – Concordato preventivo: inammissibilità della domanda per impossibilità di pagare i creditori chirografari; controllo del Tribunale.

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Data di riferimento: 
26/03/2014

Corte d’Appello di Ancona, 26 marzo 2014 – Pres. Formiconi, Rel. Gianfelice.

 

Concordato preventivo – Impossibilità del piano di pagare i creditori chirografari – Inammissibilità della domanda – Assenza del requisito di fattibilità giuridica.

 

Concordato preventivo – Potere del Tribunale di censurare le informazioni fornite ai creditori dall’attestatore. 

 

La ritenuta impossibilità del piano concordatario a liberare risorse sufficienti a pagare neanche in minima parte i creditori chirografari costituisce motivo di inammissibilità della domanda, atteso che l’art. 160, co. 1, lett. a), l. fall. prevede che il piano debba garantire la soddisfazione dei crediti; in altri termini, ciò compromette l’effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato, facendo venir meno il requisito di fattibilità giuridica. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Il giudizio di prognosi sulla possibilità di realizzare i crediti è un giudizio che riguarda la fattibilità economica del piano ed esula, come tale, dai poteri di controllo del Tribunale. Diversamente, il Tribunale può censurare la fondatezza delle informazioni fornite al ceto creditorio dall’attestatore, informazioni che non possono basarsi solo su dati contabili di provenienza unilaterale dell’impresa proponente il concordato; le risultanze contabili devono, infatti, essere verificate accertando che i crediti vantati siano esistenti e concretamente esigibili, e ciò secondo un criterio di prudenza, nel rispetto dei doveri di informazione e trasparenza nei confronti del ceto creditorio. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]