Tribunale di Vicenza – Art. 169-bis l. fall.: sospensione dei contratti in corso di esecuzione e natura dell’indennizzo.

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Data di riferimento: 
14/07/2014

Tribunale di Vicenza, 14 luglio 2014, Pres. Laurenzi, Rel. Cazzola.

 

Concordato preventivo - Art. 169-bis l. fall. – Contratti in corso di esecuzione – Indennizzo per sospensione – Entità determinata dal debitore – Credito chirografario.

 

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Art. 169-bis l. fall. – Art. 161, comma 6, l. fall. – Compatibilità – Sospensione dei contratti – Utilità.

 

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Art. 169-bis l. fall. – Sospensione dei contratti –Dichiarazione di volontà della debitrice – Autorizzazione giudiziale – Effetto ex tunc.

 

L’entità dell’indennizzo previsto dall’art. 169-bis l. fall. deve essere determinato dal debitore senza possibilità di intervento da parte del tribunale o del giudice delegato, al quale è solo consentito di autorizzare o meno la sospensione dei contratti (nel caso di specie un contratto di leasing). Infatti, nel concordato preventivo, l’indennizzo previsto dall’art. 169-bis l. fall. è un credito che ha natura concorsuale, nello specifico chirografaria, per cui, in caso di contestazioni sull’entità, le stesse andranno risolte dal giudice delegato in via provvisoria in sede di adunanza dei creditori ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze e, nel caso persista la divergenza tra l’importo determinato dal debitore e quello chiesto dal creditore, dal tribunale ordinario, poiché nel concordato preventivo manca un procedimento per l’accertamento dei crediti. (Vincenzo Antonini - Riproduzione riservata)

 

Posto che l’art. 169-bis l. fall. richiama l’art. 161 l. fall. senza alcuna distinzione, l’applicazione dell’art. 169-bis è compatibile, quantomeno per la fattispecie della sospensione dei contratti, con la presentazione della domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall., laddove siano indicati gli elementi (quali la tipologia del piano concordatario che la società intende presentare) che consentono al tribunale di valutare l’utilità della richiesta di sospensione dei contratti. (Vincenzo Antonini - Rriproduzione riservata)

 

La sospensione dei contratti ex art. 169bis l.f. va ricollegata al momento in cui è stata manifestata la volontà di sospenderli da parte della debitrice, in quanto l’autorizzazione del Giudice delegato viene a ratificare con effetti ex tunc un atto della debitrice che costituisce esercizio di un diritto potestativo. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento tratto dalla rivista on-line www.fallimentiesocieta.it

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]