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Tribunale di Udine – Contratto di mutuo fondiario eccedente il limite di finanziabilità: conseguenze.

 

Tribunale di Udine, decr., 29 Maggio 2014 –Pres. Dott. Alessandra Bottan Giselli – Rel. dott. Andrea Zuliani.Ove, in fatto, sia accertato il superamento del limite di finanziabilità posto dalla normativa sul credito fondiario, il credito della banca dev’essere ammesso in via ipotecaria, poiché non può essere condivisa la tesi secondo cui dalla violazione del limite di finanziabilità posto dall’art. 38, comma 2, T.U.B. e dalla normativa delegata deriverebbe la radicale nullità del contratto di finanziamento e dell’atto di concessione di ipoteca, derivando invece da tale violazione, quale unica conseguenza, la disapplicazione della normativa speciale relativa al credito fondiario.

 

Tribunale di Udine– Concordato preventivo in bianco e diniego dell’autorizzazione ex art. 169 bis l.f. allo scioglimento dei contratti bancari in corso di esecuzione.

 

Tribunale di Udine Sez. civile, 22 Agosto 2014 - Dott. Andrea Zuliani Presidente, Estensore. Non è giustificata la richiesta di autorizzazione allo scioglimento dei contratti, quando sarebbe idonea allo scopo dichiarato – e più consona nella fase “provvisoria” di presentazione di un concordato in bianco– una richiesta di sospensione dell’efficacia di quei contratti, la quale, comunque, non può essere disposta d’ufficio, non trattandosi di un minus quantitativo rispetto allo scioglimento, bensì di un provvedimento diverso qualitativamente, che deve essere esplicitamente richiesto dalla parte, eventualmente in via alternativa o subordinata.

Pur non ravvisandosi un’assoluta incompatibilità tra l’applicabilità dell’art 169 bis l.f. e la presentazione di una domanda di concordato prenotativa, la richiesta di autorizzazione allo scioglimento dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso, deve essere formulata mediante l’esposizione di concreti elementi di fatto e di diritto idonei a consentire al tribunale di apprezzare l’utilità della richiesta rispetto alla definizione della proposta e alla realizzazione del piano in corso di formazione (utilità ravvisabili nella prospettiva di realizzare un attivo non altrimenti realizzabile o, nella possibilità di evitare il futuro insorgere di debiti prededucibili). Non è infatti sufficiente l’allegazione di una generica prospettiva di avere a disposizione maggiori somme da ripartire in sede concordataria, giacché, tale utilità potrebbe essere ravvisata indistintamente in tutti i ricorsi per concordato preventivo.

Il provvedimento autorizzativo previsto dall’art. 169bis legge fall. ha natura di volontaria giurisdizione e non può e non deve essere la sede per la decisione su conflitti tra creditori concorsuali come si ridurrebbe ad essere, invece, nel caso di generale e generalizzata inibitoria delle linee autoliquidanti.