Tribunale di Venezia – Applicabilità al concordato preventivo con riserva della disciplina dell’autorizzazione alla sospensione del contratto, ex art. 169 bis l. fall.

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Data di riferimento: 
27/03/2014

Tribunale di Venezia, 27 marzo 2014 – Pres. Simone, Est. Fidanzia.

  

Concordato preventivo con riserva – Applicabilità della disciplina dell’autorizzazione alla sospensione del contratto ex art. 169 bis l. fall. – Ratio della disciplina.

 

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis l. fall. – Funzionalità e strumentalità al piano concordatario.

 

Concordato preventivo con riserva – Mancata conoscenza dei punti fondamentali del piano – Istanza ex art. 169 bis l. fall. – Limiti al potere autorizzativo del Tribunale – Sospensione del contratto.

 

Poteri autorizzativi del Tribunale fallimentare – Criterio guida – Miglior soddisfacimento dei creditori.

 

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Sospensione – Decorrenza degli effetti – Esercizio del diritto potestativo di ottenere la sospensione – Ricezione da parte del destinatario.

 

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Sospensione – Decorrenza degli effetti – Irretroattività.

 

 

La disciplina contenuta nell’art. 169 bis l. fall., con riferimento all’autorizzazione alla sospensione del contratto, è applicabile anche al concordato con riserva, dovendosi ritenere che il riferimento al “ricorso di cui all’art. 161” contenuto nell’art. 169 bis l. fall. possa riguardare non solo il primo, ma anche il sesto comma dell’art. 161, ed altresì in ragione del fatto che la ratio sottesa alla disciplina in esame – ratio che consiste nel favor per l’accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori concordatari – appare comune agli istituti delle autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 161, co. 7, l. fall., ovvero ai finanziamenti di cui all’art. 182 quinquies, co. 1, l. fall., e nel concordato con continuità aziendale, ai pagamenti di crediti anteriori di cui al comma 4. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

La prospettiva del nuovo strumento introdotto dal legislatore all’art. 169 bis l. fall. non appartiene alla sfera della tutela del contraente in bonis dall’inadempimento del debitore in crisi, bensì a quella della sua funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto da quest’ultimo. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Qualora l’istanza di cui all’art. 169 bis l. fall. venga proposta durante la fase del concordato con riserva e non si conoscano i punti fondamentali del piano, il Tribunale non può autorizzare lo scioglimento del contratto, che comporterebbe effetti irreversibili (caducazione del contratto), bensì solo la sospensione. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Nell’esercizio dell’attività autorizzativa ad esso riservata, il Tribunale deve attenersi al criterio guida del miglior soddisfacimento dei creditori. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

In ordine alla decorrenza degli effetti della sospensione, l’art. 169 bis l. fall. attribuisce al giudice il potere di autorizzare e non di disporre direttamente la sospensione dei contratti pendenti: pertanto, è necessario che l’istante, dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento autorizzativo, eserciti formalmente il diritto potestativo di ottenere la sospensione del contratto (nei limiti autorizzati) con una manifestazione di volontà che produrrà i propri effetti all’atto della sua ricezione da parte del destinatario. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Non può ritenersi che gli effetti della sospensione ex art. 169 bis l. fall. retroagiscano al momento della presentazione dell’istanza, in quanto in tutte le fattispecie disciplinate dalla Legge Fallimentare, in cui l’attività del curatore, del commissario giudiziale, del debitore in concordato, è soggetta ai provvedimenti autorizzativi del Tribunale, il rilascio dell’autorizzazione costituisce il presupposto per l’esercizio dell’attività dalla quale, sola, derivano gli effetti che la stessa è destinata a produrre. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]