Tribunale di Milano – Domanda di concordato preventivo ex art 161, comma 6, L.F. ed istanza di scioglimento e/o sospensione di contratti bancari..

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Data di riferimento: 
28/05/2014

Tribunale di Milano 28 maggio 2014 – Pres. Lamanna – Est. D'Aquino.

Concordato con riserva – Istanza di scioglimento di contratto pendente – Inammissibilità – Istanza di sospensione – Accoglibilità.

Concordato preventivo – Contratto pendente – Nozione sovrapponibile a quella fallimentare –  Prestazione ineseguita da entrambe le parti.- Condizione necessaria.

Concordato preventivo -  Contratti bancari – Mutuo o altro contratto già risolto -  Istanza di sospensione – Non accoglibile.

Concordato preventivo – Contratto di anticipazione bancaria – Operazioni future – Mancanza di interesse alla sospensione – Anticipazione già effettuata  - Operazione esaurita – Impossibilità della sospensione – Mandato all'incasso in corso di esecuzione – Possibilità di integrale sospensione.

Concordato preventivo – Sospensione del contratto -  Effetti -  Decorrenza dal provvedimento giudiziale di accoglimento.

L'istanza di scioglimento ex art.169 bis L.F. di qualunque contratto, proposta in sede di domanda di concordato ex art. 161, comma 6, L.F. non è ammissibile, non essendo conciliabile la fluidità della domanda concordataria con la stabilizzazione e l'irreversibilità degli effetti che lo scioglimento comporta nei confronti delle controparti contrattuali. Diversamente è ammissibile , durante la fase c.d. preconcordataria una domanda di sospensione dei contratti pendenti. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

Benchè la questione sia allo stato controversa, la nozione di contratti pendenti nel concordato preventivo è sovrapponibile a quella di contratti pendenti nel fallimento. Pertanto un contratto può essere pendente nel concordato se lo sarebbe anche nel fallimento e, quindi, solo se si tratta di contratto a prestazioni corrispettive in cui le prestazioni siano ineseguite da entrambe le parti;; se, viceversa, il contratto è stato eseguito da una sola delle parti, lo stesso genera un debito (concorsuale), oppure un credito (della massa dei creditori). (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

Con riferimento ai contratti bancari,  non possono considerarsi pendenti i contratti a prestazioni unilaterali in cui una delle parti abbia già esaurito la propria prestazione e dal contratto residuino solo crediti o debiti, come i contratti di mutuo, in quanto ove tali contratti venissero considerati come pendenti si violerebbe la cristallizzazione dell'attivo concordatario e il divieto di compensazione tra crediti e debiti (artt. 169 e 56 L.f.) che la proposizione della domanda di concordato impone. Analogamente non possono considerarsi pendenti i contratti che siano risolti in epoca precedente alla domanda di concordato, non potendo il provvedimento giudiziale avere effetto retroattivo rispetto ad un momento precedente l'apertura del concorso. (Pierluigi Ferrini -  riproduzione riservata)

Per quanto concerne le operazioni di anticipazione bancaria, la sospensione del rapporto ai sensi dell'art. 169 bis L.F. non gioca negli stessi termini per le operazioni di accredito già effettuate , rispetto a quelle future. Per le operazioni di anticipazioni future deve rilevarsi una carenza di interesse del ricorrente a chiedere la sospensione del rapporto, ben potendo il ricorrente  canalizzare altrove la propria richiesta. Per le operazioni di anticipazioni già effettuate in epoca precedente il deposito della domanda, occorre distinguere le singole operazioni di anticipazione in quanto tali dalle operazioni di riscossione per effetto del mandato all'incasso conferito. Con riferimento alle operazioni di anticipazione già effettuate in epoca precedente il deposito della domanda non può predicarsi alcuna sospensione, posto che la singola anticipazione genera solo un debito del cliente verso la banca e deve ritenersi operazione esaurita all'atto dell'erogazione della stessa. Diversamente la questione della sospensione si pone per i mandati all'incasso  in corso di esecuzione, che andrebbero a chiudere le operazione di anticipazione con la riscossione del credito, in quanto per tali attività (mandato per l'incasso anche nell'interesse del mandatario) può operare la sospensione di cui all'art. 169 bis L.F., che inciderà non nei confronti di una sola parte, nè limitatamente ad alcune clausole, ma integralmente, impedendo non solo l'applicazione della clausola di compensazione ma nel suo complesso l'esecuzione del mandato all'incasso. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

La sospensione, in ogni caso, non può operare retroattivamente dal deposito dell'istanza, ma dal provvedimento giudiziale, posto che la sospensione si impone autoritativamente alla controparte in bonis. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]