Tribunale di Piacenza – Omologazione del concordato preventivo: mancanza di specifiche garanzie, minor valore dei cespiti, valutazione del Tribunale.

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Data di riferimento: 
06/06/2014

Tribunale di Piacenza, 6 giugno 2014 – Pres. Rel. Marchetti.

Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Opposizione – Valutazione del Tribunale – Ratio del concordato – Conservazione dei valori aziendali.

 

Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Opposizione – Generica invocazione della crisi del mercato immobiliare – Non sufficiente per respingere il concordato. 

 

In sede di omologazione del concordato preventivo, anche a fronte di mancate specifiche garanzie, la regolarità della contabilità precedente, il comportamento lineare e trasparente tenuto dalla società in concordato preventivo nel corso della procedura, la coincidenza sostanziale delle persone appartenenti alla società concordante alla newco affittuaria, nonché l’impegno scritto della cessionaria relativo al pagamento dei canoni di affitto di azienda e del materiale di magazzino, possono portare il Tribunale a ritenere l’affidabilità della newco predetta. In quest’ottica, in mancanza di puntuali motivazioni da parte dell’opponente circa l’inaffidabilità personale dei responsabili dell’azienda istante, deve essere tenuto in considerazione il principio fondamentale che sottende al concordato, teso a privilegiare la conservazione dei valori aziendali rispetto all’ipotesi del fallimento, soprattutto quando in relazione a quest’ultimo non si prospettino maggiori vantaggi per il ceto creditorio. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

In sede di omologazione del concordato preventivo, la generica invocazione dell’attuale crisi del mercato immobiliare non è sufficiente a suffragare l’obiezione mossa dall’opponente circa il minor valore dei cespiti immobiliari messi a disposizione rispetto alle stime effettuate. Diversamente, infatti, si dovrebbe concludere che l’attuale crisi generale del settore immobiliare impedirebbe qualsiasi concordato il cui oggetto della cessione fosse un bene immobile, difficoltà che non sarebbe comunque evitata anche in caso di fallimento, non trattandosi di una questione di prezzo, quanto di mancanza di domanda. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]