Tribunale di Piacenza - Ruolo dell' A.G. nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

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Data di riferimento: 
03/07/2014

Tribunale di Piacenza 3 luglio 2014 – Pres. Est. Marchetti.

Amministrazione straordinaria -  Potere-dovere di controllo del Tribunale – Strumenti informativi e di indagine – Relazioni trimestrali dei Commissari.

Amministrazione straordinaria – Conversione d'ufficio in fallimento  – Tutela dei creditori.

Amministrazione straordinaria – Vigilanza del Ministero e dell'A.G. - Differenze.

Alla luce della complessiva disciplina del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, sulla «Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza» ed, in particolare, del disposto degli artt. 69 e 70, si deve ritenere sussista in capo al Tribunale un potere-dovere di controllo di legalità sull'andamento di detta procedura e di verifica, in piena autonomia decisionale, del permanere delle condizioni che ne giustificano l'esistenza o, viceversa, del sussistere dei presupposti, qualora in corso di procedura o alla scadenza del termine prefissato il programma iniziale di salvataggio del patrimonio produttivo tramite ristrutturazione o cessione del complesso aziendale divenga inattuabile, per la sua conversione in fallimento. Naturalmente il corretto esercizio di tale potere- dovere richiede necessariamente la presenza di strumenti sia informativi che di indagine da parte del tribunale medesimo ed adeguate risposte da parte dei Commissari a riguardo dell'andamento della procedura o di specifici aspetti o criticità, come rilevabili, ma non solo, dal contenuto delle relazioni periodiche che questi sono tenuti trimestralmente a redigere ed a presentare. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

La previsione da parte degli artt. 69 e 70 D. Lgs. 270/1999 della possibilità  di una conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, oltrechè su richiesta del commissario straordinario anche d'ufficio (ed in assenza di legittimazione dei creditori a richiedere la conversione) costituisce il contraltare della loro tutela da parte del tribunale a fronte del pericolo di un aggravamento del dissesto, conseguente ad una ingiustificata prosecuzione dell'attività, o viceversa ad una rimessione in bonis di un'impresa non in condizioni di tornare sul mercato (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

Il potere di vigilanza riconosciuto all'Autorità giudiziaria non può escludersi in ragione del fatto che l'art. 37 del  D. Lgs. 270/1999 demanda la vigilanza al Ministero dello sviluppo economico, ciò in quanto questa costituisce una vigilanza prevalentemente di merito mentre quella riservata al tribunale consiste in un controllo di legalità sulla sussistenza dei presupposti della Amministrazione straordinaria e sulla loro permanenza. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]