TRIBUNALE DI MILANO – Inapplicabilità del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/98 alle prestazioni di garanzia di cui all’art. 2, comma 100 della L. 662/96 e art. 15 L. 266/97.

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Data di riferimento: 
03/07/2014

Tribunale di Milano 3 luglio 2014 – Pres. Est. Lamanna

Prestazioni di garanzia del Fondo PMI e altri Fondi pubblici – Privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/98 – Inapplicabilità – Nessun rinvio recettizio.

Prestazioni di garanzia del Fondo PMI e altri Fondi pubblici – Surroga – D.L. 123/98 – Privilegio – Interpretazione estensiva  - Valutazione - Compatibilità con i soli finanziamenti diretti   - Finanziamenti a favore di terzi e garanzie -  Esclusione.

Surroga nei diritti del creditore – Posizione poziore del garante – Inammissibilità.

Il privilegio speciale, che l’art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/98 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi a sostegno pubblico delle imprese) ha istituito per il recupero, tramite iscrizione a ruolo esattoriale straordinario, dei crediti nascenti dai finanziamenti, poi revocati, erogati  ai sensi di  quel decreto legislativo, non si applica alle prestazioni di garanzia ex art. 2, comma 100, della legge 662/96,  istitutiva del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese,  ed ex art.15 della legge 226/97   - razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia -  in quanto nessun rinvio recettizio  a dette norme e nessun richiamo a quel Fondo è contenuto in quella e altre disposizioni del suddetto decreto legislativo. Né è sostenibile che detto privilegio possa essere riconosciuto in virtù dei decreti del Ministro delle Attività Produttive del 20/06/2005 e 23/09/2005 e del decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 23/11/2012 che si limitano a richiamare il ricorso alla procedura esattoriale per la riscossione del credito, posto che il privilegio può essere stabilito solo dalla legge.(Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

Non si può ipotizzare che il decreto legislativo 123/98 (che  all’art 7, comma 1, include tra le provvidenze erogate anche le concessioni di garanzia e che all’art. 12, comma 2, prevede che “ i principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico”)operi una sorta di rinvio materiale (benché non recettizio) alla materia  delle prestazioni di garanzia effettuate dai gestori di fondi pubblici in caso di surroga nella posizione degli istituti di credito che abbiano erogato finanziamenti alle imprese assistiti da tali garanzie. Il presupposto di una interpretazione estensiva in materia di privilegio, che consenta di applicare un privilegio facendo applicazione dell’istituto del rinvio materiale (non recettizio), non può prescindere dalle caratteristiche della norma  istitutiva del privilegio allo scopo di valutare se tali caratteristiche siano compatibili con la fattispecie non oggetto di richiamo espresso, perché altrimenti l’interprete (e quindi il giudice) introdurrebbe nell’ordinamento una causa di prelazione ulteriore, opzione riservata alla sola discrezionalità del legislatore. Orbene, la strutturazione della norma di cui all’art. 9, comma  5, d. lgs. 123/98 non è compatibile con la prestazione della garanzia del Fondo PMI , con l’escussione della stessa e con l’istituto della surroga nei diritti del creditore garantito. Ciò in quanto l’espressione letterale utilizzata stabilisce che il privilegio spetta per i crediti ”nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi  del presente decreto legislativo”. Se per “finanziamenti” possono estensivamente intendersi tutte le contribuzioni dirette in favore dl soggetto beneficiario, restano invece escluse le prestazioni a favore di terzi, tra cui le garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore.(Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

Nel rispetto dei principi che regolano la surroga nei diritti del creditore ex art. 1203 c.c. o, in caso di fallimento come nello specifico,  della par condicio creditorum, non è consentito riconoscere al garante che soddisfa il creditore surrogato una qualità del credito poziore rispetto a quella che aveva il credito del creditore originario.(Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]